Pubblicato in Gazzetta il decreto di aggiornamento per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D
Aggiornati dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 marzo 2010, in base ai dati risultanti all’Istat sull’andamento del costo di costruzione di un capannone, i coefficienti per la determinazione del valore degli immobili ai fini dell’applicazione dell’Ici dovuta per il 2010.
L’articolo 5, comma 3, del Dlgs 504/1992, stabilisce infatti che la base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto con attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, viene determinata all’inizio di ciascun anno solare, fino all’attribuzione della rendita, applicando al costo risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti ministeriali, che vengono definiti annualmente con apposito decreto.
Coefficienti di aggiornamento stabiliti per l’applicazione dell’Ici dovuta per il 2010:
2010
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1,02
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2009
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1,03
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2008
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1,07
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2007
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1,11
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2006
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1,14
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2005
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1,17
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2004
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1,24
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2003
|
1,28
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2002
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1,33
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2001
|
1,36
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2000
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1,40
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1999
|
1,42
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1998
|
1,45
|
1997
|
1,48
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1996
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1,53
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1995
|
1,57
|
1994
|
1,62
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1993
|
1,66
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1992
|
1,67
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1991
|
1,71
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1990
|
1,79
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1989
|
1,87
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1988
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1,95
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1987
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2,11
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1986
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2,27
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1985
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2,44
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1984
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2,60
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1983
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2,76
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1982 e anni precedenti
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2,92
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La determinazione del valore sulla base dei costi rivalutati non si applica ai fabbricati per i quali è stata la procedura automatica di classamento Docfa che consente al contribuente di avanzare una proposta di rendita il cui valore può essere utilizzato ai fini Ici fino a quando non viene attribuita la rendita definitiva. La rendita proposta diviene definitiva se non rettificata dall’ufficio entro un anno dalla presentazione.
r.fo.
pubblicato il 25/03/2010